Art. 74 LP 5/2006 "Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali"

La Provincia promuove gli interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h (bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali).

Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg

Art. 3 - Destinatari degli interventi

1. Destinatari delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento sono gli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative che:

a) si trovano in situazione di disabilità certificata, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della normativa provinciale in materia di assistenza, con una diagnosi redatta sulla base della classificazione per categorie diagnostiche prevista dalla ICD; rientrano in tale situazione anche gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;

b) non si trovano in situazione di disabilità certificata, ma presentano un DSA accertato da un neuropsichiatria o da uno psicologo esperto dell'età evolutiva nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di assistenza, sulla base dell'ICD e del DSM. A tal fine il neuropsichiatria o lo psicologo esperto dell'età evolutiva redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 6; la relazione clinica è aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero qualora lo specialista o lo psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia;

c) presentano situazioni di svantaggio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge provinciale, determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.

Protocollo inclusione IFP Pertini

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